ART. 1 – SCOPI
Con il patrocinio del Comune e’ costituita la PRO LOCO DI QUART, non avente fini di lucro.
Scopi della PRO LOCO:
- promuovere e sviluppare iniziative tendenti a valorizzare, sotto l’aspetto turistico, culturale e sportivo, la località; organizzazione attività culturali e sportive.
- organizzare manifestazioni con distribuzione e somministrazione di bevande ed alimenti e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici.
ART. 2 – ORGANI
Sono organi della PRO LOCO:
- l’Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I revisori del conti
ART. 3 – I SOCI
L’Assemblea e’ composta dai SOCI ORDINARI, SOCI DI DIRITTO e SOCI ONORARI .
Per essere Soci della Pro Loco è indispensabile essere maggiorenni.
SOCI ORDINARI
Sono SOCI ORDINARI coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’ Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto ad essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune di Quart, gli ex residenti e gli iscritti alle associazioni con sede nel Comune.
Tutti i Soci Ordinari hanno diritto ad essere eletti membri del Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per gravi motivi (previa delibera del Consiglio Direttivo).
SOCI DI DIRITTO
Sono SOCI DI DIRITTO i rappresentanti delle Associazioni con sede nel Comune di Quart che manifestino la volontà di esercitare tale diritto partecipando all’Assemblea annuale.
I Soci di Diritto sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
Attualmente sono SOCI DI DIRITTO:
- SOC. BOCCIOFILA QUART
- SOC. U.S.D. QUART
- ASSOCIAZIONE ZOOTECNICA
- SEZ. TSAN QUART
- SEZIONE CACCIATORI
- GRUPPO TEATRALE GLI SPECCHI
- CANTORIA
- GRUPPO FILARMONICO DI QUART
- COMITE DU QUART-NAVAL
- A.N.A.
- COMITATO CARNEVALE VILLEFRANCHE
- VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
- BIBLIOTECA COMUNALE
L’elenco dei SOCI DI DIRITTO sarà annualmente aggiornato con deliberazione dell’ Assemblea .
SOCI ONORARI
Sono Soci onorari coloro che hanno acquisito particolari meriti per la loro attività nella Pro Loco o per la valorizzazione del Comune.
Tale titolo si acquisisce con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
Art. 4 – ASSEMBLEA
L’Assemblea e’ composta dai SOCI ORDINARI, SOCI DI DIRITTO e SOCI ONORARI .
All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari debbono essere in regola con il pagamento della quota sociale annua alla data di convocazione dell’Assemblea).
L’Assemblea è valida in prima convocazione in presenza della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, trascorsa mezz’ora dalla prima, qualunque sia il loro numero.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
- dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- su richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci;
- per le modifiche statutarie proposte dal direttivo.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.
La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da pubblicare negli spazi delle affissioni comunali e deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonche’ gli argomenti in discussione all’ordine del giorno.
Copia della convocazione dovrà essere recapitata almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i Soci con una delle seguenti modalità: posta ordinaria, posta elettronica o sms.
Delle sedute assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Spetta all’ Assemblea:
- a) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche
- b) stabilire la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare gli indirizzi generali di attività predisposti da Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i revisori dei conti nel numero di 3 (tre);
- f) eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo;
ART. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a) 7 (sette) membri scelti fra i Soci Ordinari e nominati dall’Assemblea;
- b) 4 (quattro) rappresentanti del Comune, nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza
- c) 4 (quattro) rappresentanti dei Soci di Diritto eletti da specifica assemblea dei Presidenti delle Associazioni o loro delegati (tramite delega scritta del Presidente dell’Associazione) convocata dal Presidente della Pro Loco in carica.
- d) 2 (due) rappresentanti delle varie categorie economiche operanti sul territorio comunale;
In caso di mancata designazione da parte dell’Assemblea dei rappresentanti di cui al precedente punto “d” la loro designazione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio si riunisce, almeno quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente o a richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Le sue sedute sono valide se presenti almeno nove membri. In caso di parita’ di voti e’ determinante il voto del Presidente.
Le deliberazioni assunte vengono riportate su apposito registro dei verbali a cura del Segretario. Il verbale di ogni seduta viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni.
In caso di dimissioni, morosità o radiazione di un membro del Consiglio Direttivo durante il mandato si procede a nuova designazione sostitutiva da parte degli aventi diritto per i commi “b-c-d“ ed inserendo il primo escluso per i soci ordinari, mantenendo inalterata la scadenza originaria.
Per i membri scelti dall’ Assemblea fra i Soci Ordinari verra’ nominato il primo escluso.
Qualora un membro del direttivo dovesse assentarsi per tre adunanze consecutive ingiustificate sarà sostituito con le modalità dei punti precedenti.
Al Consiglio Direttivo e’ affidata l’amministrazione della PRO LOCO. Il Consiglio Direttivo predispone i bilanci di previsione,redige i conti consuntivi ed elabora un programma annuale di attività da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea.
Elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, oltre al Tesoriere ed al Segretario che potranno, questi ultimi due, anche essere scelti al di fuori dei membri del Consiglio (in questo caso senza diritto di voto).
ART. 7 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal direttivo e deve essere cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune.
Dura in carica 5 (cinque) anni e potrà essere riconfermato.
In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Presidente. Le funzioni del Presidente,in caso di sua assenza od impedimento saranno svolte dal Vice Presidente.
ART. 8 – REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti, 3 (tre) sono nominati dall’Assemblea, partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo e durano in carica 5 (cinque) anni.
I revisori dei conti si riuniscono almeno una volta all’anno prima dell’approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo.
ART.9-BILANCI
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I bilanci di previsione, i conti consuntivi ed il programma annuale di attività vengono inviati per conoscenza al Comune cui vengono altresì segnalate tutte le decisioni di Assemblea e di Consiglio in materia di cariche sociali.
ART. 1O-PROVENTI
L’attività’ finanziaria della PRO LOCO e’ determinata dai seguenti proventi:
- a) quote associative
- b) contributi da Enti Pubblici e privati
- c) di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- d) entrate varie.
E’ fatto espresso divieto di distribuzione di utili,di avanzi di gestione,di fondi,riserve o capitale.
ART. 11 – CAUSA DI SCIOGLIMENTO
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea .
Nel caso in cui nell’Assemblea indetta per le elezioni del direttivo non si raggiungesse il numero minimo di volontari a formare il Direttivo stesso lo scioglimento della Pro Loco non potrà avvenire prima di 12 mesi dalla data di tale Assemblea.
Nel periodo di transizione l’ordinaria amministrazione sarà curata dal Direttivo in carica che si dovrà inoltre attivare per la ricostituzione del Direttivo.
In caso di scioglimento dopo aver provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute per fini di utilità sociale nel territorio comunale.
I beni acquisiti col concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o del Comune saranno devoluti al Comune.
In caso di scioglimento dovuto ad altre cause si applicheranno le norme vigenti in materia.
ART. 12 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio a quanto previsto nel codice civile, nelle leggi nazionali e regionali, relative alle pro loco, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI nazionale e regionale.